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Lo Jugendamt tedesco
Da dove viene e dove va ?
Al tempo della Repubblica di Weimar sono stati
aperti i primi istituti per bambini finanziati dai comuni (Gemeinde)
e non più dalle Chiese e sono stati posti sotto la direzione
amministrativa dello Jugendamt (letteralmente: amministrazione dei giovani).
Sotto il terzo Reich, il Governo ha aperto in ogni comune (Gemeinde)
una entità politica di controllo della famiglia, uno "Jugendamt".
L’obbiettivo era di porre sotto il controllo del commissario politico
locale (NsdAP) tutte le amministrazioni e gli operatori a contatto con
bambini e adolescenti, soprattutto i tribunali familiari.
Oggi il NsdAP non esiste più ma le strutture
dello Jugendamt e la sua organizzazione sono rimaste
invariate. Lo Jugendamt ha una struttura complessa. Si può distinguere
una direzione amministrativa, quella che riceve il pubblico e una direzione
politica, quella che agisce e decide dietro le quinte, lo "Jugendhilfeausschuss".
Per questo, lo Jugendamt agisce sotto la protezione di una "autonomia"
voluta e garantita, stando alle autorità tedesche; Lo Jugendamt
lavora nell’ambito dell’autonomia dei comuni così
come garantita dall’art 28 della Legge fondamentale (la Costituzione
provvisoria dei Tedeschi). Per via dell’autonomia dell’amministrazione,
il controllo viene esercitato in quasi tutti i Bundesländer dal
Ministero dell’Interno (Polizia). Non esiste un supervisore”.
Lo Jugendamt, che controlla la famiglia e la giustizia familiare, si
autocontrolla.
Nella stessa Legge fondamentale (Grundgesetz) si legge anche che il
compito di questa entità plenipotenziaria, chiamata anche "staatliches
Wächteramt" (letteralmente : ufficio statale di sorveglianza),
è come da articolo 6 quello di controllare, in quanto “comunità
tedesca” ( staatliche Gemeinschaft) l’obbligo (die Pflicht)
dei genitori a educare i bambini, non tanto nel rispetto dell’interesse
superiore del fanciullo, ma in conformità al Kindeswohl
o Wohl des Kindes tedesco (benessere sul o attraverso il bambino).
Un giudice tedesco non può
pertanto sentenziare senza l’intervento dello Jugendamt,
come da art. 50 del codice sociale tedesco (SGB, Libro VIII) e da art.
162 del FamFG (codice di libera giurisdizione), una legge sulle procedure
non-contraddittorie applicabili in diritto familiare,
che non ha eguale negli altri paesi europei.
Lo Jugendamt è dunque d’ufficio la terza parte (parte in
causa) in ogni procedimento giuridico nel quale sono implicati dei bambini.
E’ plenipotenziario. Il suo compito è proteggere la relazione
Stato-bambino a spese della relazione genitore-bambino.
Per questo il tribunale deve seguire e attuare quanto indicato nella
“raccomandazione” dello Jugendamt che è in realtà
la vera sentenza politica; il giudice familiare deve poi solo motivarla
sulla base degli argomenti costruiti durante i procedimenti
e viene aiutato in questo dai vari attori terzi che intervengono (Jugendamt
e controllori vari quali Verfahrenspfleger, Gutachter, etc..), tutti
guidati dal principio del Kindeswohl e cioè
della tutela dell’interesse sul bambino da parte della comunità
dei tedeschi.
E’ questo il motivo per cui in tutti i fascicoli di genitori italiani
(e non-tedeschi in generale) che si separano da un/a tedesco/a si ritrovano
decreti e sentenze emessi senza la presenza del genitore non-tedesco
(che evidentemente non è importante per la relazione stato-bambino),
in violazione dei fondamentali principi del contraddittorio e dell’equo
processo; si ritrovano relazioni di curatori (nominati sì dal
tribunale, ma appartenenti ad associazioni senza scopo di lucro finanziate
dallo Jugendamt stesso) stese senza neppure conoscere il genitore non-tedesco
e che sempre sottolineano come per il Kindeswohl (l’interesse
della comunità tedesca sul bambino, erroneamente tradotto come
“bene del bambino”), il minore debba restare o
tornare nella giurisdizione tedesca poiché in ragione del controllo
politico esercitato dallo Jugendamt, solo questa giurisdizione permette
di garantire decisioni che proteggano gli interessi nazionali.
Se il genitore non-tedesco si rende conto dell’iniquità
imperante nel sistema di giustizia familiare tedesca (Jugendamt E tribunali)
e rientra al suo paese con il figlio, in cerca di Giustizia, il tribunale
familiare tedesco emette in 24-48 un provvedimento urgente, segreto
e unilaterale con il quale attribuisce al genitore tedesco
il diritto esclusivo di determinare la residenza del minore.
In questo modo la giurisdizione tedesca mette deliberatamente il genitore
non-tedesco in uno stato di violazione dei Diritti genitoriali che proprio
con questo scopo sono stati attribuiti in modo esclusivo al genitore
tedesco. Le autorità tedesche chiedono al genitore tedesco di
depositare - tramite il suo avvocato - una dichiarazione giurata nella
quale si precisa che il genitore non-tedesco ha probabilmente
rapito i suoi bambini e che questi ultimi sono probabilmente
in pericolo. Questo procedimento realizzato all’insaputa
del genitore non-tedesco intende volontariamente criminalizzarlo
per chiedere poi la collaborazione delle autorità straniere.
Questo decreto è la base legale per richiedere il rimpatrio del
bambino con procedimento civile.
La Corte di Giustizia europea di Lussemburgo si è già
espressa in merito (sentenza Valles – luglio 2010) ribadendo che
detti provvedimenti non possono giustificare una richiesta di rimpatrio
e non hanno nessun valore nello Stato richiesto.
I tribunali per i minorenni italiani però, competenti per i casi
binazionali, ignorano tali sentenze, il loro significato e la giurisprudenza
in materia e, proprio sulla base di detti provvedimenti, ordinano sistematicamente
il rimpatrio dei minori. Violando pertanto le Leggi in materia.
E’ il caso della dr.ssa Colombo, così come quello della
sig.ra Parisa Arefi-Doost, e della quasi totalità dei casi aperti
con la Germania.
Parallelamente al trasferimento unilaterale e segreto dell’affido
al genitore tedesco e che dà luogo alla richiesta di rimpatrio
con procedimento civile, la Procura tedesca apre un’inchiesta
preliminare di tipo penale contro il genitore non tedesco.
L’apertura di questa inchiesta - che per sua natura non può
ancora aver dato luogo all’apertura di un procedimento e dunque
neppure a una decisione penale - è comunque sufficiente alle
autorità tedesche per emettere un Mandato d’Arresto Europeo
(MAE).
Esse richiedono alle autorità straniere, con mezzi penali,
di mettere sotto protezione i bambini e di arrestare il genitore non-tedesco.
Le autorità straniere (le forze di polizia e le procure)
non sono autorizzate a verificare o a contestare la fondatezza
delle accuse. Sono obbligate ad eseguire.
Questa criminalizzazione volontaria dello straniero è possibile
perché in Germania, diversamente dalle altre giurisdizioni, vige
il principio della presunzione di colpevolezza
anziché quello della presunzione di innocenza,
soprattutto quando si tratta di uno straniero.
La base legale di questa decisione è l’articolo 235 del
codice penale tedesco (§235 StGB) ed è la conferma del principio
di cui sopra. Questo articolo prevede che il semplice fatto di
portare o trattenere un minore al di fuori della giurisdizione
tedesca contro il volere del genitore tedesco
(al quale le autorità tedesche hanno chiesto di redigere una
dichiarazione giurata e di depositare una querela per presunta sottrazione
di minore) è passibile di pena privativa della libertà
fino a 5 anni e di una ingente multa.
Non importa se c’è o meno legame di parentela
tra la persona che trasferisce il minore, non importa se esiste una
sentenza relativa all’affido, né se detta
sentenza non esisteva nel momento in cui il minore ha lasciato la Germania
(la decisione civile unilaterale e segreta che permette di aprire l’inchiesta
è comunque resa dal giudice familiare deliberatamente DOPO
che il minore e il suo genitore non-tedesco hanno lasciato il territorio).
Il semplice sospetto e in mancanza di prove che un
genitore voglia lasciare il paese con suo figlio è passibile
della stessa pena.
Per questo motivo la autorità tedesche esigono dal genitore tedesco
che dichiari alla polizia che “sospetta che il coniuge abbia
rapito i bambini” : non servono prove materiali, il solo
sospetto tedesco è sufficiente per l’emissione
di un MAE. Senza dubbio il genitore straniero è opposto qui allo
Stato tedesco che utilizza il suo concittadino con il solo scopo di
riportare il minore nella giurisdizione tedesca, a protezione del Kindeswohl
nazionale.
Quest’ultimo “scopre” il procedimento penale solo
nel momento in cui viene arrestato nel suo paese. La Procura tedesca
non fornisce indicazioni per via delle “indagini in corso”.
In questo modo le autorità tedesche, che hanno abusato delle
Convenzioni giustificando a posteriori la richiesta di rimpatrio, riescono
a scavalcare completamente la causa civile con quella penale: l’arresto
del genitore straniero attuato dalle forze di polizia del suo paese
(che non possono verificare la fondatezza delle accuse) sarà
la motivazione addotta dal giudice familiare tedesco per togliergli
definitivamente tutti i diritti genitoriali sui figli.
Contravvenendo al trattato di Schengen, le autorità tedesche
si procurano all’estero, per via penale, la motivazione
che non hanno nel loro paese nel procedimento civile, per togliere i
diritti genitoriali al genitore non-tedesco.
Anche di un suo eventuale diritto di visita non se ne potrà più
parlare, perché il genitore non-tedesco è diventato, proprio
perché non-tedesco, un pericolo per il Kindeswohl.
Per i giuristi tedeschi potrebbe ritentare “il rapimento”
dei suoi figli che in realtà non ha mai commesso,
anche se i tedeschi non si stancano di ripeterlo.
Una volta mandato in Germania il minore, il genitore italiano scomparirà
dalla sua vita e con lui tutta la famiglia italiana, la lingua e la
cultura.
A questo punto lo Jugendamt esigerà gli alimenti e minaccerà
con pignoramenti.
Il genitore italiano, abbandonato dalle sue autorità, si troverà
ancora a combattere da solo contro uno Stato che dopo
i figli reclama tutti i suoi averi.
Anche il solo fatto che il bambino rimpatriato in Germania perda per
sempre il genitore non-tedesco (e i 4 nonni) è un pregiudizio
gravissimo.
Le Convenzioni prevedono che, in caso di pregiudizio, possa essere negato
il rimpatrio. Ma i tribunali per i minorenni italiani ignorano (o vogliono
ignorare) anche questo articolo delle Convenzioni europee vigenti perché
non conoscono l’ambito di applicazione delle loro proprie
decisioni in Germania.
Già nella scorsa legislatura il Parlamento europeo ha ricevuto
così tante petizioni contro lo Jugendamt e il sistema di giustizia
familiare tedesca da trovarsi costretto a nominare una commissione che
studiasse il problema. Questo studio ha portato alla stesura di un Documento
di Lavoro che conferma tutto quanto abbiamo ricordato più sopra
e che specifica come “compito dello Jugendamt è trasferire
l’affido, a medio o lungo termine, al genitore tedesco”.
Si è chiesto alla Germania di porvi rimedio, ma poiché
la Germania si è autorizzata da sola a non rispettare neppure
le sentenze della Corte europea di Strasburgo, non ha cambiato nulla,
anzi, ha affinato gli strumenti legali e i procedimenti per sottrarre
in modo “deutsch-legal”, coperta dalla Legge tedesca, i
bambini binazionali e quelli dei genitori stranieri in Germania.
L’attuale situazione delle Petizioni contro lo Jugendamt è
ancora più preoccupante.
Alla fine di novembre una delegazione del Parlamento europeo di è
recata a Berlino per cercare risposte riguardo a quello che è
ormai un punto fermo del Parlamento europeo : il diritto di famiglia
tedesco e difforme da quello di tutti gli altri Stati membri e la maniera
di togliere i figli al genitore non-tedesco è un “sistema”
come rilevato dalle petizioni presentate (che denunziano solo una piccola
parte dei casi).
La risposta tedesca è la conferma della volontà di negare
l’evidenza. Peggio; Il vice-ministro della giustizia tedesco,
Max Stadler, ha chiesto al Parlamento, la settimana scorsa , la rimozione
del Documento di Lavoro sullo Jugendamt tedesco, senza altra spiegazione
se non il fatto che questo documento potrebbe nuocere all’immagine
della Germania!
Il settimanale Der SPIEGEL, appena prima del tristemente famoso articolo
“Omissione di soccorso all’italiana”, ha attaccato
e denigrato nello stesso modo l’associazione CEED (Conseil Européen
des Enfants du Divorce) e il suo presidente, Olivier Karrer, che da
anni denuncia le violazioni dei diritti fondamentali
e lo stravolgimento delle Convenzioni da parte del sistema di
giustizia familiare tedesco, così come anche la dr.ssa
Colombo alla quale viene vietato da un anno di comunicare con chiunque,
colpevole di non aver taciuto gli illeciti che ha subito e di continuare
ad amare i suoi figli.
Anche Parisa Arefi-Doost ama sua figlia, verrà processata anche
lei per aver chiesto giustizia e non aver voluto consegnare la bambina,
nata e cresciuta in Italia, come un pacchetto, mentre in Germania hanno
sentenziato in segreto contro di lei?
Per quanto tempo ancora i tribunali per i minorenni italiani continueranno
a deportare i nostri figli, il nostro futuro, la ragione delle nostre
esistenze nel nome di un’amicizia con il popolo tedesco che utilizza
il suo diritto, non per rendere giustizia, bensì
per appropriarsi dei bambini e del patrimonio degli altri ?
Come spiegare che i tedeschi possono sentenziare in segreto e sfruttare
gli strumenti comunitari che i loro partner hanno messo a disposizione
senza precauzioni per trattenere i bambini di tutti gli stranieri e
gli alimenti in Germania, per appropriarsi della forza lavoro
del genitore straniero, della sua pensione, del suo
patrimonio e della sua eredità?
Non si tratta solo di un problema bilaterale italo-tedesco, né
di un problema di Diritto e ancora meno di un problema di Diritto privato,
ma di un problema politico all’origine del quale
è il Governo tedesco e le cui conseguenze ricadono su tutti gli
stati membri.
Il Governo italiano sarà capace di prendere l’iniziativa
alleandosi con gli altri stati membri per mettere insieme un freno a
queste pratiche profondamente anti-europee e nefaste per la pace sociale
in Europa?
CEED France
CEED Italia
spiegazione
in francese dell'articolo 235 del codice penale tedesco (§235 StGB)
e sua applicazione
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